Nuovo Codice dei Contratti - Principio del risultato: il nuovo criterio di riferimento negli appalti pubblici
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Nuovo Codice dei Contratti - Principio del risultato: il nuovo criterio di riferimento negli appalti pubblici

Potenziati i poteri discrezionali della P.A. a savaguardia del pubblico interesse.

Il TAR Liguria con la sentenza del 9 dicembre 2024, n. 850, recepisce il principio del nuovo codice, accogliendo il ricorso di un RTI escluso da una procedura aperta per l’affidamento di lavori, per non avere indicato esplicitamente la volontà di avvalersi del subappalto per le categorie di lavorazioni in cui le imprese aderenti al raggruppamento non erano qualificate. Secondo il RTI ricorrente, pur avendo impiegato l’imprecisa espressione “riservarsi”, le imprese avrebbero dichiarato che si sarebbero avvalse del subappalto, motivo per cui la sanzione espulsiva si sarebbe rivelata eccessiva e sproporzionata, focalizzata soltanto sulla forma della dichiarazione e nonostante la legge non imponga formule sacramentali. Nonostante avesse attivato il soccorso istruttorio, il RUP aveva estromesso il RTI per mancanza dei requisiti di qualificazione, considerando che mentre per alcune lavorazioni le imprese del gruppo hanno manifestato in modo inequivocabile la volontà di valersi del subappalto necessario, per le altre categorie esse erano sono limitate ad esprimere una generica riserva di subaffidare le opere, indicando così un subappalto meramente facoltativo. Il TAR ha dato ragione al RTI ricorrente. L’art. 1 del d.lgs. n. 36/2023 sancisce che il principio del risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione – consistente nell’ottenere tempestivamente il miglior rapporto qualità / prezzo – costituisce “criterio prioritario per l’esercizio del potere discrezionale e per l’individuazione della regola del caso concreto”. Ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 36/2023, il principio riveste un ruolo preminente (unitamente alla fiducia ed all’accesso al mercato) nell’interpretazione ed applicazione delle disposizioni codicistiche. Come evidenziato nella sentenza, nella materia dei contratti pubblici il risultato è divenuto il criterio ordinante, perché valorizza i poteri discrezionali dell’Amministrazione nel perseguimento dell’interesse pubblico e ripudia automatismi e formalismi nell’attuazione concreta delle regole. Dunque, il principio del risultato costituisce la “stella polare” che guida le stazioni appaltanti verso l’opzione veicolante la maggior efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa. Ne deriva che, applicando il principio al caso in esame, la SA avrebbe dovuto seguire il percorso ermeneutico per il quale la dichiarazione di subappalto resa dal raggruppamento in sede di offerta, come precisata nell’ambito del soccorso istruttorio, risulta idonea a legittimare il ricorso delle imprese associate al subappalto necessario non solo per una categoria, ma per tutte quelle indicate. A questo proposito, ha spiegato il TAR che il subappalto necessario (o qualificante) possiede la stessa natura giuridica di quello facoltativo (o semplice), dal quale si differenzia solamente dal punto di vista funzionale, essendo imposto dal difetto di qualifica del concorrente ad eseguire lavorazioni rientranti nelle categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria (cfr. art. 12, comma 2, del d.l. n. 47/2014, conv. in l. n. 80/2014). Pertanto, in assenza di una norma che imponga uno speciale onere di forma, non può richiedersi per il subappalto qualificante una dichiarazione differenziata da quella valevole per il subappalto semplice. Secondo l’interpretazione orientata al risultato, come adottata del giudice, si ritiene che il concorrente possa porre rimedio all’ambiguità di siffatta espressione mediante chiarimenti nella fase di soccorso istruttorio. Il ricorso è stato quindi accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di esclusione.

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