Esonero di responsabilità dell'esecutore
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Esonero di responsabilità dell'esecutore

Nel caso di rovina della costruzione può esserci esonero della responsabilità per l'appaltatore?

Con la sentenza n. 3659/2024, la Cassazione ha risposto a un interessante quesito: la ditta appaltatrice può essere esonerata da responsabilità in caso di vizio grave o rovina? Laddove il contratto di appalto per l’esecuzione di una ristrutturazione edilizia dovesse escludere ogni risarcimento per eventuali vizi dell’opera realizzata, tale clausola sarebbe realmente efficace? La Cassazione si è pronunciata facendo distinzione in base all’entità del difetto di costruzione. Il codice civile prevede giuridicamente due fattispecie: gravi difetti di costruzione dell’opera, che si presentino entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori (art. 1669 cod. civ.): l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente a condizione che quest’ultimo denunci il difetto entro un anno dalla scoperta e, nell’anno successivo, avvii la causa; difetti lievi o difformità rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto (art. 1667 cod. civ.): l’appaltatore è responsabile se il committente denuncia il vizio entro 60 giorni dalla scoperta e avvia la causa entro 2 anni dalla consegna dell’opera. Secondo la Cassazione, è legittima ed efficace soltanto l’eventuale clausola contrattuale che esoneri la ditta appaltatrice dalla responsabilità per vizi o difformità di entità lieve (art. 1667 cod. civ.). Non ha invece valore giuridico l’eventuale clausola che esoneri l’esecutore in caso di colpa grave, ossia che produca gravi difetti strutturali (previsti invece dall’art. 1669 cod. civ.). In tal senso, la garanzia decennale, tutela la solidità e le caratteristiche di durata delle costruzioni civili. Pertanto, in caso di appalto di lavori stipulato relativo a parti comuni a più soggetti, una rinuncia a far valere i danni può provenire solo dal soggetto danneggiato. Giova sottolineare che, ai sensi dell’articolo 1229 del Codice civile, sussiste nullità di alcune clausole, anche se sottoscritte a norma dell’articolo 1341 Codice civile, il quale recita così: «È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Tale norma si applica sia alle clausole che limitano l’entità del risarcimento, sia a quelle che lo escludono completamente. Peraltro, la stessa Cassazione (sent. n. 20840/2022) ha dichiarato la nullità delle clausole di esonero della responsabilità di uno dei contraenti rispetto ai danni patiti dai terzi: tali clausole, infatti, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, non possono essere opposte al terzo. Quindi, chi viene danneggiato da un’opera realizzata esemplificativamente in un condominio, ha diritto a rivalersi sia sul condominio medesimo, sia sull’appaltatore in quanto soggetto responsabile per i gravi difetti di costruzione.

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