Con la sentenza n. 3659/2024, la
Cassazione ha risposto a un interessante quesito: la ditta appaltatrice può essere esonerata da
responsabilità in caso di vizio grave o rovina? Laddove il contratto di appalto per l’esecuzione di una ristrutturazione
edilizia dovesse escludere ogni risarcimento per eventuali vizi dell’opera
realizzata, tale clausola sarebbe realmente efficace? La Cassazione si è pronunciata
facendo distinzione in base all’entità del difetto di costruzione. Il codice civile
prevede giuridicamente due fattispecie: gravi
difetti di costruzione dell’opera, che si presentino entro 10 anni dall’ultimazione dei lavori (art. 1669
cod. civ.): l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente a
condizione che quest’ultimo denunci il difetto entro un anno dalla scoperta e,
nell’anno successivo, avvii la causa; difetti
lievi o difformità rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto (art. 1667 cod. civ.):
l’appaltatore è responsabile se il committente denuncia il vizio entro 60
giorni dalla scoperta e avvia la causa entro 2 anni dalla consegna dell’opera. Secondo
la Cassazione, è legittima ed efficace soltanto l’eventuale clausola
contrattuale che esoneri la ditta appaltatrice dalla responsabilità per vizi o
difformità di entità lieve (art. 1667 cod. civ.). Non ha invece valore giuridico l’eventuale clausola
che esoneri l’esecutore in caso di colpa grave, ossia che produca gravi difetti strutturali (previsti invece dall’art.
1669 cod. civ.). In tal senso, la garanzia decennale, tutela la solidità e le
caratteristiche di durata delle costruzioni civili. Pertanto, in caso di
appalto di lavori stipulato relativo a parti comuni a più soggetti, una
rinuncia a far valere i danni può provenire solo dal soggetto danneggiato. Giova
sottolineare che, ai sensi dell’articolo 1229 del Codice civile, sussiste
nullità di alcune clausole, anche se sottoscritte a norma dell’articolo 1341
Codice civile, il quale recita così: «È nullo qualsiasi patto che esclude o
limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa
grave. È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione
di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari
costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico». Tale
norma si applica sia alle clausole che limitano l’entità del risarcimento, sia
a quelle che lo escludono completamente. Peraltro, la stessa Cassazione (sent.
n. 20840/2022) ha dichiarato la nullità delle clausole di esonero della
responsabilità di uno dei contraenti rispetto ai danni patiti dai terzi: tali clausole,
infatti, operando esclusivamente nei rapporti fra i contraenti, non possono
essere opposte al terzo. Quindi, chi viene danneggiato da un’opera realizzata esemplificativamente
in un condominio, ha diritto a rivalersi sia sul condominio medesimo, sia
sull’appaltatore in quanto soggetto responsabile per i gravi difetti di costruzione.