Codice Appalti 2025, il nuovo accordo di collaborazione
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Codice Appalti 2025, il nuovo accordo di collaborazione

Il D.Lgs. n. 209/2024 (correttivo del Codice dei contratti) introduce un nuovo istituto denominato “accordo di collaborazione".

Il nuovo strumento è disciplinato dall’art. 82-bis e dall’Allegato II.6-bis, entrambi inseriti nel correttivo al Codice che, senza alcun transitorio, è immediatamente in vigore già dal 31 dicembre 2024. L’art. 82-bis (Accordo di collaborazione) è stato inserito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024. Mentre l’Allegato II.6-bis è stato aggiunto dal successivo art. 89, comma 1.

Questo nuovo strumento, sostanzialmente, ha introdotto la possibilità (e non un obbligo), per le stazioni appaltanti, di includere nei documenti di gara uno schema di accordo di collaborazione plurilaterale per disciplinare forme, modalità e obiettivi della collaborazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione di contratti di lavori, servizi o forniture. Principi cardine di questo istituto sono:

·        perseguire il principio del risultato, come definito dall'articolo 1 del Codice;

·        prevenire e ridurre i rischi;

·        risolvere le controversie in maniera collaborativa.

L’accordo non sostituisce il contratto principale né gli altri contratti collegati, ma si affianca ad essi come strumento integrativo e complementare.

L'introduzione dell'articolo 82-bis e dell'Allegato II.6-bis rappresenta un passo significativo verso un approccio più collaborativo e meno conflittuale nella gestione dei contratti pubblici. I benefici attesi includono:

·        maggiore efficienza e trasparenza nella fase di esecuzione;

·        riduzione delle controversie e dei relativi costi;

·        coinvolgimento attivo delle parti nel raggiungimento degli obiettivi contrattuali;

·        promozione di valori sociali e ambientali nell’ambito degli appalti pubblici.

L'Allegato II.6-bis specifica i dettagli relativi alla struttura e ai contenuti dell'accordo di collaborazione, che deve includere:

  1. premesse generali: parte integrante dell’accordo, contengono il contesto di riferimento, le caratteristiche dell’appalto e gli obiettivi della collaborazione;
  2. oggetto e obiettivi:

o    obiettivi principali: garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, il controllo delle prestazioni eseguite e il contenimento dei costi, nonché altri aspetti funzionali al raggiungimento del risultato contrattuale;

o    obiettivi collaterali: benefici aggiuntivi di interesse comune, come promuovere la partecipazione delle PMI locali o migliorare gli aspetti sociali, culturali e ambientali dell'appalto;

  1. Modalità operative:

o    meccanismi di prevenzione e risoluzione delle controversie;

o    indicatori di prestazione e scadenze temporali per monitorare il raggiungimento degli obiettivi;

o    un sistema di allerta per rilevare criticità in tempo utile;

  1. premialità: possibilità di riconoscere premi economici, reputazionali o ulteriori benefici agli operatori economici che raggiungono gli obiettivi stabiliti;
  2. responsabilità e ruoli: identificazione delle responsabilità delle parti e dei soggetti coinvolti nell'accordo;
  3. modalità di scioglimento: procedure e condizioni per lo scioglimento dell'accordo, in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi o violazioni gravi degli impegni.

L’accordo di collaborazione vede come sottoscrittori coinvolti:

·        la stazione appaltante e i suoi rappresentanti (RUP, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza, ecc.);

·        l’appaltatore principale;

·        i subappaltatori, i subcontraenti ed i fornitori coinvolti in misura significativa nell'esecuzione del contratto principale.

Altri soggetti, pubblici o privati, possono essere invitati ad aderire all’accordo, incluse amministrazioni pubbliche, investitori istituzionali e gestori di interferenze, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del contratto.

Un elemento cruciale dell’accordo è la promozione di strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), in coerenza con il contratto principale e con gli altri contratti collegati. Qualora sia costituito un Collegio Consultivo Tecnico, le parti sono tenute a rispettarne i pareri e le determinazioni.

Le stazioni appaltanti sono obbligate a comunicare gli accordi di collaborazione stipulati al Servizio contratti pubblici, che provvede al monitoraggio degli effetti prodotti e riferisce periodicamente alla Cabina di regia del Codice Appalti.

L’accordo di collaborazione rappresenta pertanto un’opportunità per modernizzare il sistema degli appalti pubblici in Italia, in linea con i principi di efficienza, sostenibilità e trasparenza. Resta da vedere come questo strumento verrà implementato nella pratica e quali saranno gli effetti concreti sulla gestione degli appalti pubblici.

SEL Consulting

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