Il nuovo
strumento è disciplinato dall’art. 82-bis e dall’Allegato II.6-bis, entrambi
inseriti nel correttivo al Codice che, senza alcun transitorio, è
immediatamente in vigore già dal 31 dicembre 2024. L’art. 82-bis (Accordo di
collaborazione) è stato inserito dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 209/2024.
Mentre l’Allegato II.6-bis è stato aggiunto dal successivo art. 89, comma 1.
Questo nuovo
strumento, sostanzialmente, ha introdotto la possibilità (e non un obbligo),
per le stazioni appaltanti, di includere nei documenti di gara uno schema di
accordo di collaborazione plurilaterale per disciplinare forme, modalità e
obiettivi della collaborazione tra le parti coinvolte nell'esecuzione di
contratti di lavori, servizi o forniture. Principi cardine di questo istituto sono:
·
perseguire il principio del
risultato, come definito dall'articolo 1 del Codice;
·
prevenire e ridurre i rischi;
·
risolvere le controversie in
maniera collaborativa.
L’accordo non
sostituisce il contratto principale né gli altri contratti collegati, ma si
affianca ad essi come strumento integrativo e complementare.
L'introduzione
dell'articolo 82-bis e dell'Allegato II.6-bis rappresenta un passo
significativo verso un approccio più collaborativo e meno conflittuale nella
gestione dei contratti pubblici. I benefici attesi includono:
·
maggiore efficienza e trasparenza
nella fase di esecuzione;
·
riduzione delle controversie e dei
relativi costi;
·
coinvolgimento attivo delle parti
nel raggiungimento degli obiettivi contrattuali;
·
promozione di valori sociali e
ambientali nell’ambito degli appalti pubblici.
L'Allegato
II.6-bis specifica i dettagli relativi alla struttura e ai contenuti
dell'accordo di collaborazione, che deve includere:
o obiettivi principali:
garantire il rispetto dei tempi di esecuzione, il controllo delle prestazioni
eseguite e il contenimento dei costi, nonché altri aspetti funzionali al
raggiungimento del risultato contrattuale;
o obiettivi collaterali: benefici aggiuntivi di interesse comune, come
promuovere la partecipazione delle PMI locali o migliorare gli aspetti sociali,
culturali e ambientali dell'appalto;
o meccanismi di prevenzione e risoluzione delle
controversie;
o indicatori di prestazione e scadenze temporali per
monitorare il raggiungimento degli obiettivi;
o un sistema di allerta per rilevare criticità in tempo
utile;
L’accordo di
collaborazione vede come sottoscrittori coinvolti:
·
la stazione appaltante e i suoi
rappresentanti (RUP, Direttore dei lavori, Coordinatore per la sicurezza,
ecc.);
·
l’appaltatore principale;
·
i subappaltatori, i subcontraenti
ed i fornitori coinvolti in misura significativa nell'esecuzione del contratto
principale.
Altri
soggetti, pubblici o privati, possono essere invitati ad aderire all’accordo,
incluse amministrazioni pubbliche, investitori istituzionali e gestori di
interferenze, in funzione del raggiungimento degli obiettivi del contratto.
Un elemento
cruciale dell’accordo è la promozione di strumenti di risoluzione alternativa
delle controversie (ADR - Alternative Dispute Resolution), in coerenza con il
contratto principale e con gli altri contratti collegati. Qualora sia
costituito un Collegio Consultivo Tecnico, le parti sono tenute a rispettarne i
pareri e le determinazioni.
Le stazioni
appaltanti sono obbligate a comunicare gli accordi di collaborazione stipulati
al Servizio contratti pubblici, che provvede al monitoraggio degli effetti
prodotti e riferisce periodicamente alla Cabina di regia del Codice Appalti.
L’accordo di collaborazione rappresenta pertanto un’opportunità per modernizzare il sistema degli appalti pubblici in Italia, in linea con i principi di efficienza, sostenibilità e trasparenza. Resta da vedere come questo strumento verrà implementato nella pratica e quali saranno gli effetti concreti sulla gestione degli appalti pubblici.